ALLEGATO “A” REP. N. 35.657 RACC. N. 17.940
STATUTO – “AMICI DELLA RIVISTA STORICA MEMORIA E RICERCA“
DENOMINAZIONE – SEDE
Articolo 1
L’Associazione è denominata “AMICI DI MEMORIA E RICERCA”.
L’Associazione è retta dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle norme del Codice Civile.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Bologna prezzo la società editrice “il Mulino” in Strada Maggiore n. 37.
SCOPO
Articolo 3
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue unicamente finalità culturali connesse all’approfondimento ed alla diffusione di studi di storia contemporanea anche attraverso il sostegno alla pubblicazione della Rivista di storia contemporanea denominata “Memoria e Ricerca” da parte della Fondazione A. Oriani di Ravenna.
A tal fine l’Associazione potrà contribuire a finanziare economicamente la pubblicazione della Rivista, creare un sito internet, ricercare sponsorizzazioni e raccogliere pubblicità sia a favore di pubblicazioni proprie dell’Associazione, sia a vantaggio della Rivista “Memoria e Ricerca”, organizzare viaggi su luoghi legati alla storia e presso siti storici, organizzare attività ed eventi culturali riferibili alla storia pubblica, rendersi editrice di pubblicazioni anche telematiche e vendere gadget con riferimento all’ambito della memoria storica.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e patrimoniale che gli organi deliberanti riterranno opportuna e conforme ai fini sociali.
L’Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro ed è volta all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Nessun’altra attività diversa da quella di cui al presente articolo potrà essere svolta ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
SOCI
Articolo 4
L’Associazione è formata da Soci fondatori, sostenitori ed ordinari.
Sono considerati Soci fondatori i Soci ordinari che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, nonché coloro che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo con tale qualifica.
Sono Soci ordinari le persone e gli Enti che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito della loro domanda e che si impegnano a versare la quota tempo per tempo stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori quei soci che intendono contribuire in misura più intensa rispetto ai soci ordinari al raggiungimento degli scopi del sodalizio.
Ricevono la qualifica di Soci le persone e gli Enti che intendano collaborare al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, versando, dopo la loro ammissione, al fondo comune la loro contribuzione iniziale e annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibera a suo esclusivo ed insindacabile giudizio circa l’ammissione o meno dei nuovi Soci.
Il Consiglio Direttivo comunica a mezzo di lettera l’ammissione alle persone interessate.
Possono partecipare all’Associazione anche Enti pubblici e privati, persone giuridiche e istituti italiani o stranieri.
Articolo 6
La qualità di Socio è personale e non si trasferisce né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.
I Soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente non possono pretendere alcunchè dall’Associazione nel caso di recesso, di morte o di esclusione.
Articolo 7
La qualità di Socio si perde per morte, recesso ed esclusione.
Sulla esclusione del Socio delibera l’Assemblea. L’esclusione è pronunciata quando il comportamento del Socio sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all’Associazione, o in qualunque altro caso previsto dal presente Statuto.
Il Socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza dell’anno solare.
Articolo 8
Ogni Socio è obbligato a versare la quota annua associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno, distintamente per ogni categoria di soci.
Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell’Associazione entro trenta giorni dall’accettazione della domanda di iscrizione e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno.
La morosità nel pagamento della quota associativa dà luogo alla perdita automatica del diritto della qualità di Socio. Tale qualifica si riacquista altrettanto automaticamente se il Socio così cessato esegue il versamento della somma dovuta entro un anno dall’avvenuta cessazione.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ASSEMBLEE
Articolo 9
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 giugno, per approvare sia il rendiconto dell’esercizio Sociale chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente redatto dal Consiglio Direttivo ed accompagnato da una relazione sull’andamento dell’esercizio, sia il bilancio di previsione dell’anno in corso. In tale occasione il Consiglio Direttivo riferirà anche sulle iniziative culturali dell’Associazione.
L’assemblea ordinaria provvede inoltre a nominare i componenti del Consiglio Direttivo unitamente al Presidente nei modi disciplinati dall’art. 16 dello Statuto; nomina altresì il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare all’atto costitutivo ed allo Statuto dell’Associazione.
Articolo 10
L’assemblea è convocata, con lettera, telefax o e-mail, inviata a tutti i Soci ordinari al loro domicilio eletto almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare.
L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci con diritto di voto.
Articolo 11
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua associativa.
I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri Soci che non siano Amministratori, mediante delega scritta conservata agli atti dell’Associazione. Lo stesso Socio non può rappresentare in assemblea più di cinque Soci.
Articolo 12
Ogni Socio maggiore di età ha diritto ad un voto.
Articolo 13
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea provvede a nominare il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche tre Scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonchè accertare il diritto d’intervento dei Soci all’assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 14
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà di tutti i Soci.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente con la maggioranza di essi.
Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.
Articolo 15
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti dei Soci iscritti all’Associazione. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei Soci, regolarmente intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 16
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a undici; secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio (ed inizialmente l’atto costitutivo).
I relativi componenti sono scelti fra i Soci nei modi disciplinati dal presente Statuto. I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un periodo di tempo pari a tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario. Nominando il Consiglio Direttivo l’atto costitutivo e, successivamente l’assemblea ordinaria, nominano il Presidente del Consiglio Direttivo che è il Presidente dell’Associazione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, oltre gli eventuali rimborsi spese. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario anche fra i non Soci; in quest’ultimo caso gli potrà essere riconosciuta un’indennità di carica. L’incarico di Segretario ha durata fino ad eventuale revoca deliberata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma.
In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
Articolo 20
Video conferenze:
- Saranno valide e regolarmente costituite anche le riunioni del Consiglio Direttivo che si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.
- La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
Articolo 21
Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.
Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei Soci dev’essere convocata per procedere alla rinnovazione dell’intero Consiglio Direttivo fino al termine di scadenza del Consiglio cessato dalla carica.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi Sociali.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio stabilisce inoltre con apposito regolamento l’organizzazione interna, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente.
Articolo 23
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.
Il legale rappresentante dell’Associazione potrà nominare Procuratori Speciali per singoli atti o categorie di atti.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva i libri Sociali e svolge gli eventuali incarichi che il Consiglio possa delegargli.
Il Tesoriere tiene l’inventario delle attività e passività patrimoniali, tiene la contabilità e compila i progetti dei rendiconti annuali, preventivi e consuntivi, ha in custodia i fondi Sociali dei quali è responsabile, effettua i pagamenti, esige ed incassa le quote Sociali rilasciando quietanza dei versamenti dei Soci e dei terzi, cura altresì che le entrate e le uscite transitino attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato all’Associazione che, con firma congiunta a quella del Presidente, è autorizzato ad aprire ed esercitare con emissione di assegni ed ordini di bonifico.
Il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario possono compiere tutte le operazioni bancarie e/o postali sopra elencate con firma disgiunta.
Qualsiasi attività demandata al Segretario e al Tesoriere, in caso di impedimento temporaneo degli stessi, resta automaticamente devoluta al Presidente che potrà delegarla ad un Consigliere.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 24
L’Associazione può dotarsi di un Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dall’assemblea ordinaria fra i Soci.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Per la prima volta il Collegio dei Revisori viene nominato nell’atto costitutivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dalla persona all’uopo designata dall’assemblea degli Associati.
Articolo 25
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell’Associazione.
Articolo 26
Le cariche sociali sono gratuite.
DURATA
Articolo 27
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 28
In caso di scioglimento anticipato dell’Associazione oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’Associazione si estinguerà.
Articolo 29
L’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’Associazione provvederà a nominare uno o più Liquidatori scelti anche tra persone estranee all’Associazione.
PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI
Articolo 30
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- a) dal fondo comune;
- b) da liberalità e contributi destinati a patrimonio con delibera del Consiglio.
L’Associazione trae i mezzi per conseguire il proprio scopo:
- a) dalle quote dei Soci e degli “Amici”;
- b) da ogni liberalità, lascito, donazione e contributo sia privato che pubblico non destinato a patrimonio;
- c) dal reddito del proprio patrimonio.
Articolo 31
Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere il rendiconto annuale accompagnato dalla relativa relazione sull’andamento dell’esercizio e proporre il bilancio di previsione dell’esercizio in corso.
Articolo 32
E’ espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della stessa medesima struttura.
Articolo 33
Gli utili o gli avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Firmato: Maddalena Carli; Barbara Roberta Anna Bracco; Arianna Arisi Rota; Serge Noiret; Antonella Salomoni; Massimo Baioni; Maurizio Ridolfi; Andrea Giuntini; Alessandro Luparini; Fulvio Conti; Luigi Tomassini; Ernesto Cudia